E’ concesso dalla Regione Lazio un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell’Unione, migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell’Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività nel lungo periodo per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico,
Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.
Domanda di aiuto – termini e modalità di presentazione
La domanda di aiuto deve essere presentata per tramite di soggetti autorizzati, utilizzando l’apposito applicativo su piattaforma informatica Sian, con rilascio telematico della domanda da effettuarsi entro il termine perentorio del 30 aprile 2024.
Copia della domanda di aiuto rilasciata telematicamente e sottoscritta dal richiedente corredata degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti deve essere inviata a mezzo Pec alla Direzione regionale entro il termine del 15 maggio 2024.
E’ possibile presentare esclusivamente una “domanda di aiuto biennale” per investimenti da completarsi entro il 31 maggio 2026 e pagamento richiesto:
a fine lavori e collaudo dell’opera (2026)
con il pagamento in forma anticipata nella misura dell’80% dell’aiuto concesso ma dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria pari al 110% dell’anticipazione richiesta.
La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell’aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.
Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione in ambito regionale (Lazio), è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare uno o più stabilimenti.
Misura dell’aiuto concedibile
L’accesso alla misura di aiuto agli Investimenti Ocm Vino, campagna 2016/2017, è consentito esclusivamente per operazioni con un costo totale dell’investimento previsto inferiore ad Euro 300.000;
Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite all’Allegato 1 del Reg. (Ue) n. 702/2014, il contributo di aiuto concedibile è il 40% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta.
I limiti massimi sono ridotti al 20% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificata come intermedia, mentre per le imprese classificate come grande impresa il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa ammissibile e sostenuta.
Beneficiari
Possono accedere all’aiuto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita Iva e che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, abbiano costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale” attivo ed aggiornato e la cui attività sia almeno una delle seguenti:
la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Possono beneficiare dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
Non rientrano nella categoria dei beneficiari all’aiuto i soggetti che svolgano esclusivamente attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno.
I richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono avere accesso all’aiuto solo se le attività di trasformazione/commercializzazione svolte dall’impresa siano attive nei settori di intervento sopra indicati e se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. Ue 2018/273 e n. 2018/274.
Criteri di selezione e priorità
Per la selezione delle domande presentate sono definiti i seguenti criteri di priorità e attribuzione di punteggio:
- Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: punti 20;
- – Imprese localizzate in zone particolari (aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15.12.2016, n. 229 e ss.mm.ii. – zone svantaggiate ai sensi dell’art. 32 del reg. (ue) 1305/2013): punti 17;
- Produzioni vitivinicole di qualità riconosciuta: punti 17;
- Esercizio delle attività previste all’articolo 3, lettere a) e/o b) del decreto ministeriale: punti 16;
- Giovane imprenditore: punti 15;
- Produzioni biologiche (ai sensi del reg. (ce) n. 834/2007, reg. (ce) 889/2008 e reg. (ue) 203/2012): punti 15.
Potranno essere ammesse a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio, attribuito in base alle priorità riportate, pari o superiore a 15 punti.