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Comuni e lotta all’evasione fiscale, solo il 4% denuncia

Stante la legge in vigore, alle Amministrazioni locali che hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate situazioni di evasione/elusione  fiscale riguardanti l’Irpef, l’Ires, l’Iva, le imposte di registro/ipotecarie e catastali viene riconosciuto un importo economico del 50 per cento di quanto accertato. Pertanto, solo 296 amministrazioni hanno potuto incrementare le entrate comunali di 3 milioni di euro. Una cifra, quella riconosciuta per il 2023, insignificante, visto che l’evasione fiscale è stimata in quasi 93 miliardi di euro all’anno.

 

Una riflessione della Cgia di Mestre

Se a parole tutti si proclamano giustamente scandalizzati e pronti a contrastare ogni forma di evasione, nei fatti le cose stanno diversamente. Anche coloro che potrebbero intervenire per combatterla, persino “guadagnandoci” economicamente, fanno finta di non vederla o, peggio ancora, visto che ci riferiamo a dei pubblici ufficiali, si girano dall’altra parte.

Come, ad esempio, la quasi totalità dei Sindaci e degli amministratori comunali presenti nel nostro Paese. Purtroppo, anche gli ultimi dati riferiti al 2023, confermano questa tesi. A fronte di 7.900 Comuni presenti in Italia, solo 296 (pari al 3,7 per cento del totale) hanno trasmesso in materia di evasione delle “segnalazioni qualificate” agli uomini del fisco.

 

Gli ambiti di intervento dei Comuni per combattere gli evasori

Le “segnalazioni qualificate” che i Comuni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate riguardano i seguenti ambiti di intervento:

  • commercio e professioni (ad esempio, riguardo ai soggetti che, pur svolgendo un’attività di impresa, siano privi di partita Iva);
  • urbanistica e territorio (es. soggetti che abbiano partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale);
  • proprietà edilizie e patrimonio immobiliare (persone fisiche nei cui confronti risulti la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero notifiche di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione relativa alla tariffa sui rifiuti in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati, ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta);
  • residenze fittizie all’estero (soggetti che, pur risultando formalmente residenti all’estero, abbiano, di fatto, nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del codice civile);
  • disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva (persone fisiche che risultino avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi, ovvero altri beni e servizi di rilavante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

Pertanto, le informazioni che il Comune dovrà trasmettere al fisco saranno riconducibili prevalentemente alle fonti di reddito immobiliari, già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

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