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Esonero ritenute d’acconto sulle provvigioni delle agenzie di viaggio: differimento al 1° maggio 2026

Un provvedimento legislativo ha confermato, fino al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite da agenzie di viaggio e turismo, nonché da agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e da agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La normativa vigente già esclude tali soggetti dall’obbligo di ritenuta, ma l’esonero era stato inizialmente rimosso dalla Legge di Bilancio 2026, che prevedeva l’applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite a partire dal 1° marzo 2026.

Il differimento al 1° maggio 2026 è reso necessario dalle peculiari caratteristiche operative dei soggetti interessati, che rendono particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici per l’applicazione corretta della ritenuta. In questo modo, si concede più tempo alle agenzie e agli intermediari per aggiornare procedure e software, evitando rischi di errori e contenziosi.

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