Per le imprese italiane interessate a investimenti, internazionalizzazione e insediamenti produttivi, le differenze nei regimi di tassazione possono determinare significativi differenziali fiscali su un orizzonte pluriennale.
I rapporti fiscali tra Italia e Paesi baltici sono regolati da Convenzioni contro le doppie imposizioni firmate tra il 1997 e il 1998 ed entrate progressivamente in vigore: nel 1999 con la Lituania, nel 2000 con l’Estonia e nel 2008 con la Lettonia. Le Convenzioni disciplinano la tassazione dei redditi e, per Lettonia e Lituania, anche quella del patrimonio.
La struttura dei tre accordi è in larga parte analoga. Le ritenute sui dividendi applicate dal Paese della fonte sono fissate al 15%, con una riduzione al 5% quando il beneficiario è una società che detiene almeno il 10% del capitale per un periodo di almeno 12 mesi. La ritenuta sugli interessi e sulle royalties è pari al 10%, mentre per le royalties relative all’uso o alla concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche l’aliquota scende al 5%.
Un ruolo importante è svolto dai Protocolli delle Convenzioni, che introducono la clausola della nazione più favorita. In presenza di successive Convenzioni stipulate da uno dei Paesi baltici con altri Stati Ocse contenenti esenzioni o riduzioni delle ritenute sui canoni, queste possono riflettersi anche sul trattamento previsto dalla Convenzione con l’Italia, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Protocolli.
L’appartenenza all’Ue consente inoltre, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa europea, di beneficiare dei regimi più favorevoli derivanti dalla Direttiva madre-figlia 2011/96/Ue e dalla Direttiva interessi e royalties 2003/49/Ce, fino all’azzeramento delle ritenute nei casi previsti.
Le tre Convenzioni prevedono inoltre una disciplina specifica per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari, assimilate alla cessione diretta degli immobili. Il Paese della fonte può quindi esercitare la propria potestà impositiva sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni di società il cui patrimonio è costituito principalmente da immobili.
Particolare anche la disciplina dei conflitti di residenza fiscale delle società e degli enti. A differenza di quanto previsto nella maggior parte delle Convenzioni italiane, la soluzione è affidata a un accordo tra le autorità competenti, che devono considerare la sede della direzione effettiva, il luogo di costituzione e ogni altro elemento pertinente.
La definizione di stabile organizzazione è sostanzialmente allineata al modello Ocse, con una specificità relativa ai cantieri, considerati stabili organizzazioni quando la loro durata supera i 9 mesi. Anche in questo ambito i Protocolli prevedono meccanismi collegati alla clausola della nazione più favorita.
Le Convenzioni con Lituania e Lettonia disciplinano inoltre le attività offshore connesse all’esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle relative risorse naturali.
Al di là del quadro convenzionale, le differenze più significative emergono nei regimi di imposizione degli utili societari. Estonia e Lettonia adottano un sistema di tipo cash-flow, nel quale l’imposta societaria non grava sugli utili prodotti e trattenuti dall’impresa, ma viene applicata al momento della distribuzione. La Lituania mantiene invece un sistema tradizionale, con imposizione dell’utile imponibile dell’esercizio, accompagnato da specifici incentivi agli investimenti, alla ricerca e sviluppo e alla proprietà intellettuale.
Estonia: il reinvestimento come incentivo strutturale
L’Estonia rappresenta il modello più netto di tassazione orientata al reinvestimento. Gli utili non distribuiti non sono soggetti a imposta societaria, consentendo alle imprese di destinare le risorse a macchinari, ricerca e sviluppo, espansione e altri investimenti senza una penalizzazione fiscale immediata.
Un elemento distintivo è l’e-Residency, programma che consente agli imprenditori stranieri di accedere digitalmente ai servizi societari estoni. Il Paese ha inoltre sviluppato un ecosistema particolarmente favorevole alle startup, con aziende come Skype, Wise, Bolt e Pipedrive tra i principali casi di successo.
Lettonia: cash-flow tax e incentivi agli investimenti
Anche la Lettonia applica un sistema di tassazione degli utili basato sulla distribuzione, con aliquota del 20% al momento della distribuzione. Dal 2026 è inoltre previsto un regime opzionale destinato alle società con soli soci persone fisiche, che introduce una combinazione di imposta societaria e imposta sui dividendi.
Il Paese offre inoltre specifici strumenti per attrarre investimenti attraverso le Zone economiche speciali e i porti franchi di Riga, Ventspils, Liepāja e Rēzekne, oltre a meccanismi di agevolazione legati agli investimenti e all’occupazione. Il Large Investment Relief consente riduzioni dell’imposta societaria proporzionate all’entità degli investimenti e dei posti di lavoro creati.
Lituania: ricerca, sviluppo e proprietà intellettuale
La Lituania segue un modello di imposizione societaria tradizionale, ma punta fortemente su ricerca, innovazione e investimenti produttivi. Tra gli strumenti più rilevanti figura la deduzione al 300% delle spese ammissibili di ricerca e sviluppo, che colloca il Paese tra quelli con i regimi di incentivazione più favorevoli dell’Ue.
Dal 2025 il Patent Box prevede inoltre un’aliquota societaria ridotta al 7% sui redditi derivanti dallo sfruttamento commerciale di brevetti e software protetti da copyright, rispetto all’aliquota ordinaria.
Un ulteriore strumento è rappresentato dalle Free Economic Zones, nelle quali sono previste agevolazioni fiscali per gli investimenti, mentre la riforma denominata Investment Highway punta a velocizzare le procedure autorizzative per i grandi progetti produttivi. Dal 2026 è inoltre prevista la deducibilità integrale degli investimenti in beni strumentali.
Nel complesso, i tre Paesi baltici condividono un contesto caratterizzato dall’accesso al mercato unico europeo, dalla libera circolazione di capitali e persone e da costi operativi generalmente inferiori rispetto all’Europa occidentale. Al tempo stesso, la diversa struttura della tassazione degli utili e degli incentivi rende la scelta della giurisdizione particolarmente rilevante per le imprese che valutano un insediamento nell’area.
Per un’impresa italiana, la valutazione non può limitarsi all’aliquota nominale: tempi e modalità di imposizione degli utili, incentivi agli investimenti, ricerca e sviluppo, proprietà intellettuale, zone economiche speciali e applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni rappresentano elementi decisivi nella scelta del Paese di insediamento.
