Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate illustra le novità, rendendo operativo da quest’anno un regime transfrontaliero che consente ai soggetti stabiliti in uno Stato membro aderente di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Paesi Ue senza applicare l’Iva, beneficiando al contempo di adempimenti semplificati.
Le nuove regole permettono all’impresa di scegliere gli Stati membri in cui applicare il regime agevolato, a condizione che il volume d’affari non superi la soglia annua prevista dal singolo Paese e, complessivamente, il limite di 100mila euro di fatturato annuo nell’Unione, superando il sistema precedente che fino al 31 dicembre 2024 consentiva la franchigia solo nel Paese di stabilimento, imponendo l’identificazione Iva in ciascuno Stato per operare oltre confine. La circolare chiarisce inoltre che non esiste un vincolo tra il regime di franchigia nazionale e quello transfrontaliero, potendo il contribuente aderire a entrambi o anche solo a uno dei due, e che l’Italia, in qualità di Stato di esenzione, applica il regime Ue alle stesse condizioni del regime forfetario nazionale previsto dalla legge di stabilità 2015. Per accedere al regime transfrontaliero, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono presentare una comunicazione preventiva tramite procedura web all’Agenzia delle Entrate, che valuta la richiesta sulla base dei requisiti normativi e informazioni fornite dagli delle Stati membri in cui l’impresa intende operare.
