Il documento chiarisce come la Commissione valuta se una sovvenzione estera distorce la concorrenza e come bilancia eventuali effetti positivi rispetto a quelli negativi, oltre a spiegare il potere di richiedere notifiche preventive anche per importi al di sotto della soglia stabilita.
Secondo gli orientamenti, la valutazione delle distorsioni avviene in due fasi: in primo luogo si analizza se la sovvenzione rafforza la posizione competitiva dell’impresa nell’Ue; se non destinata ad attività nell’Ue, si valuta il rischio di sovvenzionamento incrociato. In secondo luogo si considera l’impatto sulla concorrenza, analizzando se la sovvenzione altera il comportamento competitivo e le dinamiche di mercato, con esempi di sovvenzioni che possono essere considerate distorsive.
Per le procedure di appalto pubblico (art. 27), la Commissione valuta se la sovvenzione estera abbia influenzato i termini dell’offerta, esaminando se l’operatore abbia ottenuto un vantaggio indebito rispetto agli altri concorrenti. In caso positivo, si determina se il beneficio derivi principalmente dalla sovvenzione o da altri fattori giustificabili.
Gli orientamenti chiariscono anche la valutazione comparata (art. 6), che consente di ponderare gli effetti negativi di una sovvenzione distorsiva rispetto ai potenziali effetti positivi specifici. Se gli effetti positivi prevalgono, la Commissione non solleva obiezioni; in caso contrario, può richiedere impegni o misure di riparazione, fornendo esempi di elementi di prova e modalità di valutazione.
Infine, la Commissione può richiedere notifica preventiva per concentrazioni e appalti pubblici (art. 21 par. 5 e art. 29 par. 8) se sospetta che negli ultimi tre anni siano state concesse sovvenzioni estere alle imprese interessate.
La decisione si basa su impatto sulla concorrenza, rilevanza strategica dell’attività e rischio di distorsione. Gli orientamenti introducono clausole di salvaguardia: per appalti di valore modesto, sovvenzioni inferiori a 4 milioni di euro e sovvenzioni straordinarie la Commissione non richiederà notifica preventiva, garantendo comunque intervento prima della piena realizzazione delle concentrazioni o aggiudicazione dei contratti.
