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Trasferimenti di fondi e cripto-attività, approvato il decreto di adeguamento della normativa nazionale

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, modifica la direttiva (Ue) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (Ue) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (Ue) 2023/1113 (decreto legislativo – esame preliminare) il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale.

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (Tfr), il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto decreto antiriciclaggio), e apporta modifiche di mero coordinamento al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

  • si modificano le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (Ue) 2023/1114;
  • si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (Cesp), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.
    Con riguardo agli obblighi cui i Cesp saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:
  • l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
  • la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
  • si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
  • si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.
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