Lo chiarisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce istruzioni sul trattamento fiscale delle indennità di trasferta o missione, in linea con le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).
In particolare, per i rimborsi chilometrici relativi all’uso dell’auto privata, calcolati secondo le tabelle ACI, non concorre più al reddito il rimborso anche per trasferte all’interno del territorio comunale. Lo stesso vale per le spese di pedaggio e di parcheggio, purché documentate. La disciplina si applica anche ai rimborsi erogati nel 2025 per spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.
La circolare specifica anche le regole sulla tracciabilità. Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o Ncc non concorrono al reddito solo se effettuati con mezzi di pagamento tracciabili, inclusi i servizi prenotati tramite piattaforme di mobilità. Non è invece richiesta tracciabilità per i rimborsi di viaggi effettuati con mezzi pubblici non di linea, come autobus, treni, aerei o navi, né per le indennità chilometriche.
La circolare fornisce quindi un quadro unitario delle regole da applicare, indicando le condizioni da rispettare e i casi in cui è obbligatorio l’uso di strumenti di pagamento tracciabili, semplificando il trattamento fiscale delle trasferte e delle missioni dei lavoratori.
