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Varas supera la soglia del 66,67% del capitale di Saras

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Varas S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (l’“Offerta” e il “Tuf”), avente a oggetto le azioni ordinarie di Saras S.p.A. (“Saras” o l’“Emittente”), l’Offerente comunica di aver superato la soglia del 66,67% del capitale sociale dell’Emittente, e verrà così a detenere, ad esito dell’Offerta, complessivamente n. 758.125.552 azioni di Saras, pari al 79,719% del capitale sociale dell’Emittente (tenuto conto delle n. 281.439.568 azioni di Saras, pari al 29,594% del capitale sociale dell’Emittente, portate in adesione all’Offerta fino al 9 agosto 2024 e delle n. 476.685.984 delle azioni Saras già detenute dall’Offerente, pari al 50,125% del capitale sociale dell’Emittente).

 

L’Offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale di Saras e, in ogni caso, a conseguire il delisting dell’Emittente dall’Euronext Milan. Come indicato nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23188 del 10 luglio 2024 e pubblicato in data 11 luglio 2024 (il “Documento di Offerta”), qualora i presupposti del delisting non venissero raggiunti a esito dell’Offerta, l’Offerente si riserva la facoltà di conseguire il delisting mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (società non quotata) (la “Fusione per il Delisting”).

In particolare, ad esito del superamento della soglia del 66,67% del capitale sociale di Saras nel contesto dell’Offerta, l’Offerente deterrà azioni sufficienti da assicurare, nel rispetto delle regole di trasparenza e correttezza previste dalla disciplina sulle operazioni con parti correlate, l’approvazione delle delibere in sede di assemblea straordinaria, ivi inclusa la Fusione per il Delisting (ove attuata, in un momento a sua scelta rispetto all’avvio del procedimento di fusione), con la conseguenza che i titolari di azioni dell’Emittente che non esercitino il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 2437-quinquies cod. civ., diventerebbero, per effetto della Fusione per il Delisting, titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società le cui azioni non saranno quotate.

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