In un contesto segnato da tensioni internazionali e volatilità dei costi energetici, Assoviaggi Confesercenti interviene per fare chiarezza sui diritti dei passeggeri in caso di cancellazione dei voli, sottolineando come al momento non si registrino cancellazioni diffuse legate a una carenza di carburante, come confermato anche a livello europeo.
Il riferimento normativo resta il Regolamento (Ce) n. 261/2004, che distingue nettamente tra rimborso del biglietto e compensazione economica. In caso di cancellazione, il passeggero ha sempre diritto al rimborso integrale oppure, in alternativa, alla riprotezione su un altro volo o al ritorno al punto di partenza. Si tratta di un diritto automatico e inderogabile, valido indipendentemente dalle cause della cancellazione, incluse crisi geopolitiche o difficoltà legate al carburante.
Diverso è il tema della compensazione pecuniaria, che non è sempre dovuta. La normativa prevede infatti che possa essere esclusa in presenza di specifiche condizioni, come un adeguato preavviso da parte della compagnia o il verificarsi di circostanze eccezionali non evitabili.
Su questo punto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha adottato un’interpretazione restrittiva, chiarendo che eventi come guasti tecnici o scioperi non esonerano automaticamente le compagnie dall’obbligo di compensazione, in quanto riconducibili alla sfera organizzativa del vettore.
Alla luce di questo orientamento, anche l’aumento dei prezzi del carburante rientra generalmente nel rischio d’impresa e non costituisce di per sé una circostanza eccezionale. Analogamente, eventuali carenze di carburante potrebbero non giustificare l’esclusione della compensazione se si dimostra che la compagnia avrebbe potuto prevenirle con una gestione adeguata degli approvvigionamenti.
Per quanto riguarda le agenzie di viaggio, il loro ruolo resta quello di supporto informativo al cliente: non sono responsabili né del rimborso né dell’eventuale compensazione, obblighi che rimangono in capo alla compagnia aerea.
